Quando mancano pochi giorni al voto per i referendum abrogativi del 12 e 13 giugno, ci appare opportuno fare chiarezza sui quesiti referendari e sulle norme che intendono abrogare. In verità ci occuperemo qui nel dettaglio dei primi due quesiti (riguardanti la gestione del servizio idrico), preferendo lasciare gli altri due quesiti (il 3°, scheda grigia, mirante all’abrogazione della legge che prevede il ritorno al nucleare, e il 4°, scheda verde, proponente l’abrogazione della norma sul legittimo impedimento del Presidente del Consiglio e dei Ministri) alla coscienza di ognuno.
Iniziando dal primo quesito, scheda rossa, è necessario specificare che questo propone di abrogare l’art. 23-bis del Decreto Legge 112 del 2008, come modificato dall’art. 15 del D.L. 135 del 2009(meglio noto come Decreto Ronchi). Quindi, se il referendum passasse verrebbe abrogato il solo articolo 23-bis e non l’intero Decreto Ronchi.
Altrettanto necessario è notare che il Decreto Ronchi è intervenuto a modificare l’art. 23-bis con il dichiarato intento di adeguare la normativa italiana sulla gestione dei servizi pubblici locali aventi rilevanza economica alla disciplina comunitaria, mentre la Corte Costituzionale, con la Sentenza n° 24 del 2011 (che ha deciso sull’ammissione del primo quesito referendario e che esamineremo meglio fra poco), ha affermato che le norme italiane sono "piú rigorose di quelle minime richieste dal diritto dell’Unione europea" e che quindi "l’eventuale abrogazione referendaria non comporterebbe alcun inadempimento degli obblighi comunitari" (v. punti 4.2 e 4.2.1)
Premesso ciò, passiamo all’analisi dell’art. 23-bis (come modificato dal Decreto Ronchi): tale norma prevede "il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali" debba avvenire, "in via ordinaria" tramite due possibile vie:
1- a favore di imprenditori o di società in qualunque forma costituite (quindi società private, pubbliche o miste) tramite l’indizione di una gara pubblica, nel rispetto dei principi comunitari e dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità;
2- a società a partecipazione mista pubblica e privata (cioè un socio pubblico e uno privato), ma a tre condizioni:
a) che il socio privato venga scelto mediante gara pubblica, nel rispetto degli stessi principi previsti lettera a);
b) che al socio privato siano attribuiti compiti di effettiva gestione del servizio;
c) e che il socio privato detenga almeno il 40% del capitale.
E’ prevista poi la possibilità di derogare alle procedure ordinarie appena viste quando ricorrono situazioni eccezionali che, a causa di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, non permettono un efficace e utile ricorso al mercato, essendo possibile in tali casi l‘affidamento "in house" (cioè affidamento diretto, senza gara) a favore di società a capitale interamente pubblico; in tal caso il Comune deve dare adeguata pubblicità alla scelta, motivandola in base ad un’analisi del mercato e trasmettere una relazione all’Autorità garante della concorrenza e del mercato per l’espressione di un suo parere.
Come si nota chiaramente quest’ultima ipotesi è veramente molto remota, essendo percorribile in ipotesi estreme di cui si deve dare adeguata motivazione e ricevere un parere favorevole dall’Autorità garante.
Prima del 2008, invece, i singoli Comuni avevano la possibilità di scegliere se indire una gara affidando il servizio idrico a società private o miste, oppure affidare la gestione del servizio direttamente ("in house") ad una società pubblica controllata dal Comune stesso.
Si aggiunga che il Decreto Ronchi prevede che le gestioni attualmente esercitate "in house" (cioè le gestioni di società pubbliche scelte senza gara) cessino improrogabilmente il 31 dicembre 2011, a meno che le stesse società pubbliche non cedano almeno il 40% del capitale a privati (e il 70% se sono società quotate in borsa).
Dunque, se il referendum non passasse, a fine anno i Comuni in cui la gestione del servizio è affidata a società pubbliche sarebbero posti di fronte un’alternativa secca: o cedere il 40% del capitale a privati (e in questo caso la gestione continuerebbe fino a fine contratto); o non fare nulla (e in questo caso la gestione cesserebbe immediatamente, con la necessità di provvedere secondo le nuove procedure: gara o affidamento a società mista, con socio privato scelto a gara)
A questo punto è giunto il momento di valutare la reale portata della legge e del referendum. Effettivamente, come sostengono i promotori della legge, questa non impone un vero e proprio "obbligo" di privatizzazione del servizio, perché alla gara possono partecipare anche società pubbliche (giustissimo). Però bisogna considerare il fatto che la stessa legge impone, invece, a tutte le società pubbliche (che magari stanno svolgendo un servizio virtuosissimo ed efficientissimo: penso agli esempi di Milano o di Menfi, ma ce ne sono tanti altri in Italia) di cedere, entro fine anno, il 40% o addirittura il 70% del capitale (quindi la maggioranza) a privati, facendoli entrare, obbligatoriamente, nella gestione del servizio!
A questo punto i favorevoli al Decreto Ronchi affermano che la gara pubblica permette di scegliere la società che offre il miglio servizio al minor costo e che tale società potrebbe essere anche una società pubblica. Peccato però che fra il dire e il fare c’è di mezzo il mare; cioè in teoria questo sistema potrebbe funzionare, ma calandolo nel reale delle nostre società gli esiti potrebbero essere tutt’altro che rosei (come dimostrano i numerosi esempi di gestioni private, non ultimo quello della nostra Provincia ennese):
- innanzitutto non è detto che vi sia una società pubblica che concorra alla gara e quindi i concorrenti potrebbero essere solo privati, o nella peggiore delle ipotesi si potrebbe avere una unica società che si presenta alla gara, con il 100% di possibilità di vittoria (come è già successo nella maggior parte dei casi in cui si sono indette gare per la gestione del servizio idrico) e con la possibilità di fare il bello e il cattivo tempo con un bene pubblico!;
- si dirà che ciò non è possibile perché la società vincitrice deve rispettare gli impegni e le promesse che le hanno fatto vincere la gara (in primo luogo, gli impegni di investimento per la manutenzione delle tubature), ma c’è veramente chi eserciti questo controllo?? Fino ad oggi titolare di tale controllo sono stati gli ATO (Ambiti Territoriali Ottimali) che hanno dato un pessimo esempio in questo campo, cosicché spesso le società private non hanno fatto gli investimenti a cui il contratto li obbligava (come è avvenuto per lungo tempo nella provincia di Enna), mentre le tariffe sono continuate a salire vertiginosamente (clikka per vedere l’esempio del Comune di Agira, provincia di Enna, dove il servizio è gestito da una società privata, Acquaenna).
Ma, sorpresa delle sorprese, la Legge 42 del 2010 ha previsto che a marzo del 2011 (già trascorso) gli ATO devono essere soppressi!
- infine, l’affermazione che il metodo della gara pubblica garantisca maggiore efficienza non ha nessuna validità nel campo della gestione idrica. Infatti è vero che spesso le liberalizzazioni fanno aumentare l’efficienza e, a volte, anche diminuire i prezzi, ma ciò solo dove è possibile la concorrenza. Invece è chiaro che in questo settore non può esserci concorrenza (non posso scegliere l’operatore preferito come nel campo della telefonia, ma se voglio l’acqua devo rivolgermi a quel solo gestore che la eroga), con la conseguenza che si verrebbero a creare dei MONOPOLI PRIVATI su di un bene essenziale come l’acqua!!!
Quindi, se è vero che non si tratta di un obbligo alla privatizzazione, è altrettanto vero che si tratta di una altissima probabilità di privatizzazione con le possibili conseguenze negative appena viste (conseguenze non ipotetiche, ma già sperimentate nella pratica nei territori, come il nostro, in cui la gestione privata è realtà da molti anni).
Vediamo, adesso, alle conseguenze che porterebbe l’approvazione del referendum:
i sostenitori del Decreto Ronchi affermano che, abrogato l’art. 23-bis, non cambierebbe nulla perché vi è una normativa comunitaria (quindi applicabile anche in Italia) che prevede la stessa cosa (FALSO!!!): come già accennato sopra la stessa Corte Costituzionale (punto 4.2.1) ha affermato che il Decreto Ronchi prevede regole più rigide di quelle comunitarie.
Entriamo allora nel dettaglio: la normativa comunitaria alla quale ci si riferisce è la Direttiva n° 38 del 1993, la quale non prevede assolutamente (come invece fa il Decreto Ronchi) l’obbligo di indire una gara per l’affidamento della gestione dei servizi pubblici; invece la Direttiva prevede che, qualora il Comune decida di affidare la gestione tramite gara (anzicché affidarlo direttamente ad una società pubblica), debba seguire le regole della Direttiva stessa. Cioè il Comune è libero di affidare direttamente il servizio ad una società pubblica senza gara (tanto che nella stessa direttiva si trova scritto "la presente direttiva non si applica agli appalti di servizi assegnati ad un’impresa collegata", art. 13; ed è la stessa direttiva a definire "impresa collegata" quella impresa su cui il Comune "eserciti un’influenza dominante", influenza che si presume quando la maggioranza del capitale è pubblico, art. 1), quindi tornando alla vecchia assegnazione "in house"; ma se dovesse decidere di indire una gara, allora dovrebbe seguire le regole dettate dalla Direttiva.
Ecco quindi quale sarebbe la disciplina che verrebbe applicata nel caso in cui (speriamo) il referendum dovesse raggiungere il suo esito: tornerebbe ad operare la libera scelta del Comune, che ci pare la soluzione migliore, considerando anche il fatto che, secondo l’art. 113 TUEL (Testo Unico Enti Locali) l’affidamento in house (senza gara) può essere effettuato solo a favore di società con capitale interamente pubblico e quindi non sarebbero possibili clientelismi di sorta a favore di privati. Senza poi considerare che sulle scelte di Sindaco e Giunta i cittadini possono esprimersi tramite il loro voto, mentre gli stessi cittadini non avrebbero nessuna possibilità di controllo sulla gestione che il privato fa di un BENE PUBBLICO!
Avendo speso tante parole per il primo quesito saremo brevissimi sul secondo, scheda gialla, che prevede l’abrogazione dell‘art. 154 del D. Lgs. 152 del 2006 nella parte in cui prevede che nella determinazione della tariffa del servizio idrico debba tenersi conto dell"’adeguatezza della remunerazione del capitale investito", così permettendo che sulle tariffe (cioè sulle nostre tasche) venga a pesare il profitto che il gestore può ricavare dal servizio. Anche su tale quesito ci sarebbe molto da dire, ma pensiamo sia intuitiva la portata della norma: permettere a privati di trarre profitto da una BENE PUBBLICO!
Ci scusiamo di essere stati tanto prolissi, ma questo è un argomento molto complesso che è stato forse sottovalutato e strumentalizzato. Abbiamo invece voluto fornire un quadro completo ed organico che permetta a tutti di andare a votare veramente informati su ciò per cui si vota.
Restando fermo che ognuno ragiona con la propria testa, speriamo di avervi convinto con il quadro fornitovi, ad andare a votare 2 SI il 12 e 13 giugno per evitare che la gestione dell’acqua rischi di essere privatizzata senza possibilità di scelta dei vostri rappresentati eletti in Comune!